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Garanzia Giovani - Fase II - Rimborso di indennità di tirocinio

Dal giorno 25 novembre 2019, ore 12, le imprese che ospitano tirocinanti presi in carico all’interno del programma Garanzia Giovani Fase II possono richiedere il rimborso parziale dell’indennità di tirocinio.

L’indennità di tirocinio è riconosciuta per l'attivazione, in favore di un giovane preso in carico nell'ambito di Garanzia Giovani - Fase II, di un tirocinio extracurriculare a condizione della successiva assunzione del giovane con un contratto di lavoro subordinato pari ad almeno 180 giorni continuativi, entro 30 giorni dalla conclusione del tirocinio. Il tirocinio deve svolgersi per almeno 91 giorni dentro il periodo della dote GG attivata con l’operatore accreditato.

L'importo complessivo del rimborso è differenziato sulla base della durata del tirocinio secondo le fasce temporali di seguito specificate:

  • 250€ per tirocini di almeno 120 giorni;
  • 500 € per tirocini di almeno 150 giorni;
  • 750 € per tirocini di almeno 180 giorni;

Per le persone svantaggiate ai sensi della l 381/91 e per i disabili ai sensi della l.68/99, il rimborso dell’indennità è riconosciuto a partire dal quarto mese e fino al dodicesimo mese di tirocinio.

Le indennità sono rimborsate al soggetto ospitante in ordine cronologico di ricevimento della domanda di rimborso e fino ad esaurimento delle risorse.

La domanda di rimborso dell'indennità deve essere trasmessa entro il termine di 60 giorni dalla conclusione del tirocinio, esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi Online www.bandi.servizirl.it aderendo al bando codice RLE12019008802. Per i tirocini terminati precedentemente alla messa online del bando il termine di 60 giorni verrà calcolato a partire dal 25 novembre 2019.

È disponibile per il download il Manuale utile per l’invio della domanda su Bandi Online.